
NORME SULL’USO DI ANTIPARASSITARI AGRICOLI
Con l’inizio della stagione primaverile, dove si concentrano gran parte dei trattamenti antiparassitari agricoli, preme richiamare l’attenzione su alcune fondamentali norme comportamentali che ciascun operatore è tenuto ad osservare:
1. E’ vietato effettuare trattamenti con atomizzatori o nebulizzatori ad una distanza inferiore a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici, piazzali, orti e giardini e ad una distanza inferiore ai 15 metri dalla strada provinciale. In queste fasce di rispetto dovrà essere utilizzata esclusivamente la lancia, indirizzando il getto verso il fondo agricolo ed evitando di effettuare i trattamenti nelle ore più calde o in presenza di vento;
2. Evitare, comunque, che i prodotti antiparassitari, al di là delle distanze e dei mezzi utilizzati per il trattamento, vadano ad investire abitazioni, edifici e luoghi pubblici, piazzali, orti, giardini e pubbliche vie. E’ opportuno, qualora esista tale pericolo, avvisare preventivamente i soggetti che potrebbero essere interessati dall’effetto deriva;
3. E’ vietato miscelare e scaricare i prodotti anticrittogamici, così come lavare l’attrezzatura utilizzata per i trattamenti, presso i caricabotte dove è esclusivamente autorizzato il prelievo di acqua;
4. Evitare di riempire in modo eccessivo gli atomizzatori provocando la conseguente perdita di miscela lungo le strade pubbliche;
5. E’ assolutamente vietato smaltire i contenitori degli antiparassitari assieme ai rifiuti comuni o disperderli nell’ambiente, ma è necessario conferirli ai centri di raccolta autorizzati.
Il Comando del Corpo di Polizia Municipale “Alta Val di Non” effettuerà gli opportuni controlli per garantire il rispetto di queste norme ed eventualmente punire i trasgressori, così come previsto dall’ordinanza sindacale n. 3/2001 del 04.04.2001.